sede centrale (+39) 06 121126020 - sede associata (+39) 06 121127905 rmis04600d@istruzione.it

SCHEMA DPCM ATTUATIVO – MISURE MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

 

Art. X

  1. Sono sospesi, verso qualunque destinazione, i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, i giochi studenteschi, le manifestazioni anche a carattere sportivo e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nei mesi di febbraio e marzo, in attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera f), nonché dall’art. 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6. Il divieto è reiterato nei mesi successivi in caso di necessità.
  2. Quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione a tutte le fattispecie previste dal comma 1 del presente articolo.
  3. Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento della scuola secondaria di secondo grado, sono sospese per il mese di febbraio e marzo le attività che comportano uscite esterne alle istituzioni scolastiche.
  4. Sono sospese per il mese di febbraio e marzo su tutto il territorio nazionale le iniziative, in presenza, di formazione e aggiornamento, i seminari e i convegni, destinati al personale della scuola organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dalle istituzioni scolastiche e da ogni altro soggetto deputato alla formazione.
  5. Le autorità territorialmente competenti dispongono, qualora si accerti la diffusione del COVID-19 all’interno della struttura o nelle località di pertinenza, la chiusura di convitti statali e annessi, educandati e tutte le altre strutture residenziali annesse alle istituzioni scolastiche.
  6. Rimangono fermi gli obblighi di servizio degli addetti alle aziende agrarie annesse alle istituzioni scolastiche.

 

Art. XX

  1. Qualora le istituzioni scolastiche site nei comuni e nelle aree di cui all’art. 1 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche.

Per gli studenti dell’ultimo anno dei percorsi dell’istruzione secondaria di secondo grado, l’ammissione all’esame di Stato è consentita anche qualora, a causa delle misure per il

  1. contenimento della diffusione del COVID-19, non sia stato raggiunto il monte ore previsto per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
  2. Per il mese di febbraio e marzo, la riammissione a scuola degli studenti per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico, in deroga alle disposizioni regionali di diverso contenuto.

 

Art. XXX

  1. Al fine di limitare lo spostamento di persone per conseguire le finalità di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, i dirigenti del Ministero dell’istruzione nonché i dirigenti scolastici dispongono modalità di lavoro a distanza. Il servizio prestato con tale modalità è equiparato a quello in presenza. I dirigenti scolastici organizzano riunioni in modalità telematica per tutti gli organi collegiali e per altre necessità degli istituti.
  2. I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, anche tenendo conto di linee guida ministeriali, sentito il collegio dei docenti, attivano modalità di didattica a distanza.